PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», per tributare un particolare riconoscimento ai soci della Croce Rossa italiana, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate.
      2. Condizione per l'attribuzione della decorazione è l'appartenenza del socio ad una Forza armata, ad un Corpo armato dello Stato o ad un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
      3. L'appartenenza di cui al comma 2 può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.
      4. Sono equipollenti agli organismi di cui al comma 2 per l'attribuzione della decorazione, anche per l'eventuale personale in quiescenza: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali ed in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.

Art. 2.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette

 

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a cinque punte di numero e colore diverso. Il nastro, il nastrino da uniforme, nonché i vari tipi e numeri di stellette sono descritti nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      3. I riconoscimenti della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.

Art. 3.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente generale della Croce Rossa italiana a seguito di designazioni che il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua entro sei mesi dalla richiesta del socio, che può essere presentata dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate a favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo egli appartenga, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
      2. La donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa è conteggiata a tutti gli effetti. Sono conteggiate anche le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione. La Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo. Sono conteggiate anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma di cui all'articolo 4, comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti. Tale beneficio è considerato a tutti gli effetti come concesso dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente

 

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volontaristica dei «donatori di sangue».
      4. I dati dell'attestazione di cui al comma 3 devono essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.

Art. 4.

      1. La decorazione è accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, che deve riportare le diciture previste nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è da ricomprendere fra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa, pubblicazione SMD-G-010, edizione 2002.

Art. 6.

      1. La decorazione prevista dalla presente legge deve intendersi come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno alla Croce Rossa italiana per i medesimi meriti e attribuzioni, e quindi non inficia o limita nessun altro dei suddetti benefìci. Il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.
      2. Per i soci di Croce Rossa che, alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue, i termini per i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4, comma 2, sono raddoppiati.

Art. 7.

      1. Per alti meriti nel campo della donazione del sangue, la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, può essere fatta anche in difetto del numero minimo di donazioni previsto. Tali designazioni non possono superare, per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», le quattro unità. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non vengono riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.
      2. Il comma 1 si applica altresì al delegato nazionale della medesima componente, per il massimo di otto unità per ciascun anno solare.
      3. Per le decorazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.